Il presente atto, letto e approvato, viene sottoscritto:

Statuto del “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.”

La Diocesi di Casale Monferrato, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con decreto del Ministero dell’Interno 11.11.1986, n.424, iscritto al PRPG della Prefettura di Alessandria il 23.06.1987 al n. 124, C.F. 91007020067, legalmente rappresentata dal Vescovo pro tempore Mons. Alceste Catella;

premesso


che la “Diocesi di Casale Monferrato” , da molto tempo impegnata in favore di attività di beneficenza, intende ora istituire un Ramo O.N.L.U.S. all’interno del proprio Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto;

emana


il seguente Regolamento composto da n. 15 articoli, in esecuzione della circolare del Ministerio delle Finanze n. 168/E, in data 26.06.1998, punto 1.11, che ha per oggetto il Ramo O.N.L.U.S. dell’Ente medesimo, in corso di istituzione, relativo alle attività di beneficenza e con tutte le clausole di cui all’art. 10 comma 1, del Decreto legislativo n. 460 in data 04.12.1997.

Art. 1) DENOMINAZIONE
La sezione O.N.L.U.S. della Diocesi di Casale Monferrato è denominata: “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.”.

Art 2) LEGALE RAPPRESENTANTE
Il legale rappresentante è il Vescovo pro tempore. Il Direttore del Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S. ha la delega della rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali, ha facoltà di sottoscrivere atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, questi ultimi nel rispetto delle norme canoniche vigenti e di nominare un Consiglio Direttivo.

Art. 3) SEDE
Il “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.” ha sede nei locali della Curia della Diocesi in via Liutprando n.1, Casale Monferrato.
Potranno essere istituite delle sedi secondarie della sezione, in Italia e anche all’estero.

Art. 4) DURATA
Il “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.” ha durata illimitata.

Art.5) FINALITA’
Il “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.” non persegue scopi di lucro.
L’Associazione si attiene alle attività previste ai sensi del’’art. 10 comma 1. in particolare ai seguenti settori:
· Assistenza sociale e sanitaria;
· Beneficenza;
· Istruzione;
· Formazione;
nonché comma 2 lettera a e b: attività di solidarietà sociale verso:
persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Esso si propone, in particolare, di essere lo strumento operativo e giuridico dell’Ufficio Missionario Diocesano assumendone le finalità e perseguendone gli obiettivi, come anche meglio indicato nel successivo Art. 6.

Art. 6) ATTIVITA’
Il “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.”, in generale, si propone di perseguire gli stessi scopi perseguiti dal Ufficio Missionario Diocesano. Specificamente, l'Associazione supporta le attività evangelizzazione, solidarietà e promozione umana a favore delle popolazioni e delle Chiese dove operano missionari e volontari casalesi, o altri missionari comunque collegati alla Associazione. Persegue obiettivi di solidarietà sociale, di solidarietà internazionale e di sensibilizzazione sui temi dell'evangelizzazione, della Cooperazione tra le Chiese, del volontariato internazionale e della mondialità.

I. Sul versante della evangelizzazione, della Cooperazione tra le Chiese, della solidarietà e promozione umana, l'Associazione svolge le seguenti

azioni:

a) Raccoglie fondi per finanziare i progetti di "sostegno a distanza", di assistenza, promozione umana ed evangelizzazione realizzati dai missionari sacerdoti, religiosi o laici collegati all'Associazione, in cooperazione con le Chiese locali.

b) Favorisce e sostiene esperienze di volontariato internazionale presso le Chiese sorelle.

c) Promuove la capacità progettuale dei missionari cercando di renderla integrata in quella della Chiesa Cattolica locale.

II. sul versante della sensibilizzazione e della formazione svolge le seguenti azioni:

d) Promuove incontri e corsi di sensibilizzazione sui temi della evangelizzazione, della pace, della cooperazione e partenariato, dell'interculturalità, della mondialità, della globalizzazione, della giustizia economica internazionale, dello sviluppo sostenibile ed eco-sostenibile, del mercato equo e solidale, della finanza etica e di quant'altro riferito ad uno sviluppo integrale e sostenibile di tutti i popoli nel rispetto della salvaguardia del creato.

e) Promuove il volontariato missionario.

f) Promuove, anche coordinata con altri Organismi, Enti e Congregazioni Religiose, corsi finalizzati a viaggi di conoscenza presso le Chiese sorelle collegate alla Diocesi di Casale Monferrato o nei paesi ove sono in corso progetti di sviluppo realizzati da Organizzazioni Non Governative (ONG) ad essa collegate.

g) Pubblica e diffonde - nei limiti previsti dalle leggi italiane - attraverso notiziari ed ogni altro strumento di comunicazione sociale, i temi di cui al comma d nonché materiale promozionale sui progetti sostenuti e da avviare.

h) Promuove ed organizza incontri tra i missionari, la popolazione e le Istituzioni, in particolare scolastiche ed educative, del territorio.

L'Associazione può svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre Istituzioni.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle previste con eccezione di quelle ad esse connesse che, comunque, verranno esercitate in via non prevalente. Per i suoi fini si avvale in modo determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ai quali, quindi, non spetta alcun compenso anche se eletti a coprire cariche sociali. Nei limiti necessari al suo funzionamento, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Nel caso in futuro vengano individuate forme di solidarietà più rispondenti alle necessità e ai bisogni che si presenteranno, soprattutto in situazioni di emergenza, l’organo amministrativo del “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.” impartirà le direttive adeguate, senza necessariamente modificare il presente regolamento.

Art. 7) MEZZI
Il “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.” per il raggiungimento dello scopo istituzionale si avvarrà:
· Dei proventi a titolo di oblazioni ed atti di liberalità da parte di privati cittadini, Enti e Associazioni (donazioni e lasciti testamentari).
· Dei proventi pervenuti dallo Stato e da Enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti ( donazioni o rimborsi derivanti da convenzioni).
· Dai contributi di organismi internazionali.
· Dei proventi derivanti dall’alienazione di beni patrimoniali pervenuti a qualsiasi titolo alla sezione che l’organo amministrativo destini ad utilizzo diverso dall’incremento patrimoniale o dall’utilizzo diretto per l’attività istituzionale.
· Dai proventi derivanti da eventuali attività connesse a quella istituzionale (attività commerciali e produttive marginali).

Art. 8) ORGANO AMMINISTRATIVO
L’organo amministrativo del “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.” è composto dal Direttore e da tre a sette membri del Consiglio direttivo.

Art. 9) DIRETTORE
Il Direttore è nominato direttamente dal Vescovo pro tempore e dura in carica a discrezione del Vescovo. Il Direttore ha delega della rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

II Direttore nomina un segretario per la cura dei verbali del Consiglio Direttivo.

II Direttore custodisce somme e valori dell'Associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. In tale compito egli potrà farsi assistere da persone di sua fiducia, del cui operato egli sarà comunque responsabile.

Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da tre a sette membri o consiglieri nominati dal Direttore, ha la durata ordinaria di tre anni, ma decade con la sostituzione da parte del Vescovo pro tempore del Direttore del “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.”.

II Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore quando lo ritiene opportuno o su richiesta di tre Consiglieri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera validamente a maggioranza dei presenti. Esso è presieduto dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

Al Consiglio Direttivo, presieduto dal Direttore, spetta l’elezione del Vicedirettore al suo interno. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nelle sue funzioni e lo sostituisce in sua assenza.

Il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione e predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione da presentare al Vescovo per l’approvazione.

Art. 11) ORGANO DI CONTROLLO
Allorché i proventi dell’Associazione superino i parametri quantitativi fissati dal comma 5° dell’art. 25 D.Lgs n° 460/97, sarà istituito un organo di controllo rispondente ai requisiti previsti dalla norma citata.

Art. 11) BILANCIO
L’esercizio di bilancio del “Centro Missionario Casalese Diocesano O.N.L.U.S.” coincide con l’anno solare. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sarà redatto un bilancio rispondente ai requisiti di cui al comma 1° dell’art. 25 del D.Lgs n° 460/97.

Art. 12) GESTIONE
La gestione è effettuata attualmente da volontari in forma spontanea e gratuita, secondo le indicazioni incoraggiate dalla Chiesa, i quali usufruiscono dei beni strumentali e strutturali messi a disposizione della Diocesi , che ne rimane proprietaria anche in caso di soluzione delle attività connesse al Ramo O.N.L.U.S..

Art. 13) DIVIETO DI DISTRIBUIZIONE DI UTILI
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore dei altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 14) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Qualora l’Organo Amministrativo ritenesse esaurito lo scopo dell’Associazione o per qualsiasi altra ragione credesse di doverla sciogliere, con il parere favorevole del Vescovo pro tempore, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
I beni o i fondi che restassero dopo, esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, scelte fra quelle in ambito ecclesiale o a fini di pubblica utilità.

Art. 15) RICHIAMO DI NORMATIVE
Per le materie non contemplate dal presente regolamento si farà riferimento:
· Alle norme applicabili alla Diocesi di appartenenza.
· Alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs 4 dicembre 1997 n°460.